NUOVA ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2023: ECCO COME FUNZIONA

Confermata la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Rottamazione Quater Stralcio dei debiti fino a 1000 Euro, stralcio di sanzioni e interessi e nuove rateizzazioni sono le principali novità previste dalla Rottamazione Quater che, per alcuni aspetti, potrebbe essere ancora più conveniente della precedente rottamazione Quater. Ecco quanto […]

Confermata la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Rottamazione Quater

Stralcio dei debiti fino a 1000 Euro, stralcio di sanzioni e interessi e nuove rateizzazioni sono le principali novità previste dalla Rottamazione Quater che, per alcuni aspetti, potrebbe essere ancora più conveniente della precedente rottamazione Quater. Ecco quanto si legge nella nota dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni:

“La disposizione normativa prevede lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, e la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.

“Stralcio” dei debiti fino a 1000 euro

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a 1000 euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione

Definizione agevolata

L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).”

Qui la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022

2 commento su “NUOVA ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2023: ECCO COME FUNZIONA

  1. Fido Toscana x inizio attività non andato a buon fine
    La banca mi chiede gli interessi dei soldi
    Che non avrei dovuto pagare se l’attività fosse andata a buon fine
    Rientro nella nuova normativa ?
    Quali alternative posso avere per ridurre il debito o pagamenti dilazionati

    1. Buongiorno Luciana,
      nella nuova definizione agevolata rientrano tutte le cartelle dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Quindi se il suo debito è stato passato all’agente della riscossione la riposta è si, ci rientra.
      Le strade percorribili sono diverse, quindi sarebbe consigliabile valutare tutte le alternative entro il 30 aprile così da scegliere la strada più conveniente.
      Se desidera fissare un colloquio gratuito con un nostro consulente può chiamare e fissare un appuntamento oppure inviarci una mail.
      Saluti

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