Site icon Ridurre il Debito

COME FUNZIONA IL SOVRAINDEBITAMENTO?

Non esiste una sola “procedura di sovraindebitamento”. In base alla situazione del debitore si può ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore, alla liquidazione controllata o, nei casi previsti, all’esdebitazione dell’incapiente. L’OCC ricostruisce la posizione debitoria e il tribunale verifica i presupposti della soluzione proposta.

Il primo passaggio: ricostruire la situazione

Il punto di partenza è raccogliere in modo completo debiti, redditi, beni, finanziamenti, eventuali pignoramenti, cartelle e garanzie. La completezza dei dati è fondamentale: il tribunale deve poter comprendere come si è formato l’indebitamento e quali risorse sono realmente disponibili.

Il debitore si rivolge normalmente a un Organismo di composizione della crisi (OCC), che svolge un ruolo tecnico e indipendente. L’OCC verifica la documentazione, ricostruisce la posizione economica e patrimoniale e predispone o accompagna la relazione necessaria alla procedura.

La scelta della procedura

Per il consumatore, cioè la persona fisica che ha contratto i debiti nella propria sfera personale, lo strumento tipico è la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano può prevedere pagamenti parziali e differenziati e non viene sottoposto al voto dei creditori: è il giudice a valutarne ammissibilità e fattibilità, dopo aver consentito ai creditori di presentare osservazioni.

Per professionisti, imprenditori minori e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale può essere utilizzato il concordato minore. Quando, invece, una ristrutturazione non è sostenibile o è necessario liquidare il patrimonio, può essere aperta la liquidazione controllata. Esiste poi una disciplina specifica per la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura.

Cosa può succedere durante il procedimento

In presenza dei presupposti, il giudice può disporre misure protettive per evitare che alcune azioni esecutive compromettano il piano. Nella ristrutturazione del consumatore, per esempio, su richiesta del debitore può essere sospesa un’esecuzione forzata che pregiudicherebbe la fattibilità del piano.

Se il piano viene omologato, il debitore deve rispettarne puntualmente le condizioni. La riduzione dei debiti non è quindi un “condono”: è l’effetto di una procedura giudiziale costruita sulla concreta capacità di pagamento e sul rispetto delle regole previste dal Codice.

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